L’art. 18 del d.lgs. 97/2016 ha modificato l’art. 19 del d.lgs. 33/2013 ribadendo la pubblicazione dei bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione.
In relazione ad ogni bando è stato introdotto l’obbligo di pubblicare anche “i criteri di valutazione della Commissione e delle tracce delle prove scritte”.
Scopo della norma è quello di rendere trasparente il processo di valutazione della Commissione anche in relazione ad esigenze di tutela degli interessati.
I criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da definirsi ai sensi della normativa vigente, è opportuno siano pubblicati tempestivamente non appena disponibili.
Le tracce delle prove scritte, invece, non possono che essere pubblicate dopo lo svolgimento delle prove.
Si precisa che la pubblicazione dei bandi espletati, ai sensi dell’art. 8, co. 3, del d.lgs. 33/2013, deve rimanere rintracciabile sul sito per cinque anni, a partire dal primo gennaio dell’anno successivo a quello in cui occorre procedere alla pubblicazione.
Regolamento assunzione del personale